STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
CENTRO CULTURALE VINCENZO PACIFICI
La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.
L’associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
L’attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari.
Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata entro i limiti che l’organizzazione fisserà annualmente.
L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice civile e della legislazione vigente.
Adotterà le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d’ente morale.
L’associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.
L’associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l’elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l’attuazione di iniziative socio educative e culturali.
Lo spirito e la prassi dell’associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l’associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.
Per perseguire gli scopi sociali l’associazione in particolare propone:
a) di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
b) Di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;
c) Di realizzare accoglienza temporanea presso le strutture a disposizione dell’associazione di persone in stato di bisogno finalizzata alla ricerca di una sistemazione autonoma;
d) Di realizzare attività di ricerca e formazione morale con particolare riferimento alla valorizzazione dell’ambiente e della natura;
e) Realizzare attività di tutela e prevenzione per minori anche svantaggiati socialmente e culturalmente o con situazioni di solitudine, emarginazione, abbandono, handicap;
f) Avviare attività di formazione e informazione sul mondo del lavoro;
g) Promuovere attività ludiche, sportive e di solidarietà sociale come concerti, attività ginniche e rappresentazioni teatrali;
h) Realizzare pubblicazioni, cineforum, rassegne cinematografiche, attività di turismo sociale quali campi scuola, mostre di pittura e fotografia;
i) Corsi di informatica.
L’associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri fini.
L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
L’associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.
Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.
I soci, possono essere:
-Soci
Fondatori
Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del consiglio direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell’ambiente associativo.
-Soci
Operativi
Sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all’associazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.
-Soci
Onorari
Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.
-Soci
Sostenitori o Benemeriti
Sono soci sostenitori o benemeriti tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.
Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’associazione.
La qualità di socio si perde per:
- Decesso;
- Mancato pagamento della quota sociale: le decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- Dimissioni: ogni socio può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso;
- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l’espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
- Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione stessa.
- I soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo.
a) dalle quote sociali annue stabilite da attività dal Consiglio Direttivo;
b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’associazione;
d) contributi di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
L’associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all’articolo 5, comma 2, legge n. 266/1991 e successive modificazioni.
Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:
- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.
Anche nel corso della vita dell’associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio dei revisori;
d) i Probiviri;
e) il Presidente.
Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’adempimento della carica.
Articolo
10
L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L’assemblea è il massimo organo deliberante.
In particolare l’assemblea ha il compito:
a) di ratificare l’entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
b) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
c)
di deliberare sulle modifiche dello statuto dell’associazione e
sull’eventuale scioglimento dell’associazione stessa.
Articolo
11
L’assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purchè nel territorio nazionale almeno una volta all’anno entro il mese di aprile.
Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell’associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.
La convocazione è fatta dal Presidente dell’associazione o da persona dallo stesso delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della rata della riunione o mediante affissione dell’avviso di convocazione all’albo dell’associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L’assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.
Spetta al presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.
L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o in sua assenza dal vicepresidente o , in assenza di quest’ultimo, da un membro del Consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall’assemblea.
I verbali dell’assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso.
Le decisioni prese dall’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’associazione, l’assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell’asociazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.
Il consiglio Direttivo può demandare, ad uno o più consiglieri, lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
Il consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente, il tesoriere e il segretario.
Sarà facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’associazione.
Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.
Articolo
16
In ogni caso i nuovi consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.
Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo-lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.
L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.
La riunione è presieduta dal presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest’ultimo da altro membro del consiglio più anziano per partecipazione all’associazione.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
E deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci.
Il Presidente assume nell’interesse dell’associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.
Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il consiglio direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
In particolare compete al presidente:
- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell’associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’associazione.
Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.
Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal vicepresidente.
Articolo
21
L’assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Provibiri, in numero massimo di tre, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell’associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del collegio dei Provibiri sono inappellabili.
Il collegio dei revisori è nominato dall’assemblea. Il collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell’assemblea, verificare e controllare l’operato del consiglio direttivo, e l’operato della associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro.
Il collegio potrà altresì indirizzare al presidente ed ai membri del consiglio direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. Il compenso ai membri del collegio dei revisori, solo se non soci, è determinato dal consiglio direttivo nel rispetto della legislazione vigente.
ESERCIZIO
SOCIALE
Articolo
23
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Articolo
24
In caso di scioglimento il patrimonio dell’associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio direttivo approvata dall’assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
NORME
FINALI
Articolo
25
Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.