STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

CENTRO CULTURALE VINCENZO PACIFICI

 DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

 Articolo 1

 E’ costituita l’associazione di volontariato denominata CENTRO CULTURALE VINCENZO PACIFICI ai sensi della legge 266/91 che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

 Articolo 2

 L’associazione ha sede attualmente in Tivoli, via della Leonina, snc, 00010 Villa Adriana – Tivoli – e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

L’associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L’attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari.

Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata entro i limiti che l’organizzazione fisserà annualmente.

L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice civile e della legislazione vigente.

Adotterà le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d’ente morale.

 Articolo 3

 La durata dell’Associazione è illimitata.

 OGGETTO

 Articolo 4

 CENTRO CULTURALE VINCENZO PACIFICI è un’associazione di volontariato che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

L’associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L’associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l’elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l’attuazione di iniziative socio educative e culturali.

Lo spirito e la prassi dell’associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l’associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Per perseguire gli scopi sociali l’associazione in particolare propone:

a)      di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;

b)      Di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;

c)      Di realizzare accoglienza temporanea presso le strutture a disposizione dell’associazione di persone in stato di bisogno finalizzata alla ricerca di una sistemazione autonoma;

d)      Di realizzare attività di ricerca e formazione morale con particolare riferimento alla valorizzazione dell’ambiente e della natura;

e)      Realizzare attività di tutela e prevenzione per minori anche svantaggiati socialmente e culturalmente o con situazioni di solitudine, emarginazione, abbandono, handicap;

f)        Avviare attività di formazione e informazione sul mondo del lavoro;

g)      Promuovere attività ludiche, sportive e di solidarietà sociale come concerti, attività ginniche e rappresentazioni teatrali;

h)      Realizzare pubblicazioni, cineforum, rassegne cinematografiche, attività di turismo sociale quali campi scuola, mostre di pittura e fotografia;

i)        Corsi di informatica.

L’associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri fini.

L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L’associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

 SOCI

 Articolo 5

 Possono far parte dell’associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.

I soci, possono essere:

-Soci Fondatori

Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del consiglio direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell’ambiente associativo.

-Soci Operativi

Sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all’associazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

-Soci Onorari

Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

-Soci Sostenitori o Benemeriti

Sono soci sostenitori o benemeriti tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

 Articolo 6

 Tutti i soci, indipendentemente dalla loro qualifica, hanno diritto a frequentare i locali dell’associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall’associazione; riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’associazione; eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno venti giorni prima dello svolgimento dell’assemblea e compiuto il diciottesimo anno d’età.

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’associazione.

 Articolo 7

La qualità di socio si perde per:

-         Decesso;

-         Mancato pagamento della quota sociale: le decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;

-         Dimissioni: ogni socio può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso;

-         Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l’espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

-         Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione stessa.

-         I soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo.

 RISORSE ECONOMICHE

 Articolo 8

 Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell’associazione saranno costituite:

a)      dalle quote sociali annue stabilite da attività dal Consiglio Direttivo;

b)      da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);

c)      da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’associazione;

d)      contributi di organismi internazionali;

e)      entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

L’associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all’articolo 5, comma 2, legge n. 266/1991 e successive modificazioni.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

-         beni mobili ed immobili;

-         donazioni, lasciti o successioni.

Anche nel corso della vita dell’associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 Articolo 9

 Sono organi dell’associazione:

a)      l’Assemblea dei soci;

b)      il Consiglio Direttivo;

c)      il Collegio dei revisori;

d)      i Probiviri;

e)      il Presidente.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’adempimento della carica.

 ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

 L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L’assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l’assemblea ha il compito:

a)      di ratificare l’entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;

b)      di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;

c)      di deliberare sulle modifiche dello statuto dell’associazione e sull’eventuale scioglimento dell’associazione stessa.  

Articolo 11

L’assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purchè nel territorio nazionale almeno una volta all’anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell’associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell’associazione o da persona dallo stesso delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della rata della riunione o mediante affissione dell’avviso di convocazione all’albo dell’associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L’assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

 Articolo 12

 Hanno diritto di intervenire all’assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

Spetta al presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

   Articolo 13

 Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell’assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti, e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o in sua assenza dal vicepresidente o , in assenza di quest’ultimo, da un membro del Consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall’assemblea.

I verbali dell’assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

Le decisioni prese dall’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

 CONSIGLIO DIRETTIVO

 Articolo 14

 Il consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici incluso il presidente che è eletto direttamente dall’assemblea. L’assemblea elegge il consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il consiglio direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall’assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’associazione, l’assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell’asociazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il consiglio Direttivo può demandare, ad uno o più consiglieri, lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

 Articolo 15

Il consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente, il tesoriere e il segretario.

Sarà facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 16

 I membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.

 Articolo 17

 Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l’opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo-lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.

L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

 Articolo 18

 Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest’ultimo da altro membro del consiglio più anziano per partecipazione all’associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

E deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

 Articolo 19

 Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell’associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

 Articolo 20

 Il presidente è eletto dall’assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell’interesse dell’associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il consiglio direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al presidente:

-         predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’associazione;

-         redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’associazione;

-         vigilare sulle strutture e sui servizi dell’associazione;

-         determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’associazione e gli associati;

-         emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’associazione.

Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal vicepresidente.

 PROVIBIRI

Articolo 21

L’assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Provibiri, in numero massimo di tre, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell’associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del collegio dei Provibiri sono inappellabili.

 COLLEGIO DEI REVISORI

 Articolo 22

 Il Collegio dei Revisori dell’associazione è composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre anni.

Il collegio dei revisori è nominato dall’assemblea. Il collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell’assemblea, verificare e controllare l’operato del consiglio direttivo, e l’operato della associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro.

Il collegio potrà altresì indirizzare al presidente ed ai membri del consiglio direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. Il compenso ai membri del collegio dei revisori, solo se non soci, è determinato dal consiglio direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 23

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre  di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

 SCIOGLIMENTO

Articolo 24

In caso di scioglimento il patrimonio dell’associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio direttivo approvata dall’assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

NORME FINALI

Articolo 25

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.

 

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