La Legge 11 agosto 1991, n. 266 disciplina le modalità ed i modi con cui i privati e le associazioni possono effettuare attività di  Volontariato in Italia. Di seguito sono riportati il primo comma dell'articolo N.1 e N. 2 della Legge.:

Art. 1
Finalità e oggetto della legge

  1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell´attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l´autonomia e ne favorisce l´apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

Art. 2
Attività di volontariato

  1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l´organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Per capire i princìpi a cui si ispira l'attività del Centro Culturale Vincenzo Pacifici è sufficiente la lettura di questi due Articoli: gli obiettivi che intendiamo perseguire sono quelli di promuovere l'uguaglianza sociale cercando di favorire i giovani nella ricerca del lavoro ponendo a loro disposizione strumenti e possibilità formative, di relazionarsi fra di loro e con esperti e adulti che, dotati di consolidata esperienza e indubbia capacità professionale desiderano porre a disposizione della comunità le loro conoscenze.

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