ESTRATTO DELLO STATUTO DEL CSVP (Associazione Sportiva Dilettantistica)
Art. 1 – E’ costituita in Tivoli, località Villa Adriana, via della Leonina, snc, tra i signori Dominici Angela, Iannilli Massimiliano, Giocondi Assunta, Giocondi Andrea, una associazione sportiva, ai sensi degli artt. 12 e ss. Codice civile denominata “Centro Sportivo Vincenzo Pacifici, associazione sportiva dilettantistica” in breve CSVP, che si occuperà di promuovere le seguenti attività:
a)
ginnastica
b)
danza sportiva
c)
atletica leggera
d)
calcio
e)
scacchi
f)
tennis tavolo
nonché,
qualora finalità e statuto saranno compatibili, a quelle discipline alle quali
si deciderà di aderire in futuro.
Il CSVP sostiene i valori dello sport contro ogni forma di sfruttamento, d’alienazione, contro la pratica del doping; opera per il benessere dei cittadini, i valori di dignità umana di non violenza e solidarietà, tra le persone e tra i popoli e coopera con quanti condividono questi principi.
Riconoscendo lo sport come un diritto di cittadinanza, come risorsa per l’integrazione, il CSVP s’impegna alla promozione e alla diffusione – nello sport e, attraverso lo sport, nella vita sociale – di una cultura dei diritti, dell’ambiente e della solidarietà.
Il CSVP inoltre per perseguire fini di solidarietà sociale promuove ed organizza attività di assistenza, attività di sostegno alle persone sventaggiate e a tutte le forme di disagio, in proprio o attraverso collaborazioni con soggetti pubblici o privati. Il CSVP organizza l’attività motoria, espressiva/comunicativa, la danza, promuove l’educazione motoria, l’educazione sportiva anche nella scuola. Il CSVP svolge, fra l’altro, attività nei seguenti campi nell’ambito e per il perseguimento dei propri fini statutari istituzionali: formazione professionale, aggiornamento e formazione degli insegnanti e dei tecnici, attività ricreative e turistiche, culturali, ludiche, sociali, di servizio alla persona, di gestione e costruzione impianti, informazione ed editoria, operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali marginali.
Art. 3 – Il centro si propone l’eventuale acquisizione o gestione o locazione di strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle specialità sportive dilettantistiche disciplinate da una Federazione sportiva Nazionale o un Ente di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI.